Statuto

Statuto dell’Associazione Babylonia Svizzera

(approvato e messo in vigore nell’assemblea costitutiva del 18 settembre 2020 a Friburgo)

1. NOME, FORMA, SEDE

Con la denominazione «Verein Babylonia Schweiz / Association Babylonia Suisse / Associazione Babylonia Svizzera / Assoziaciun Babylonia Svizra» è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. Essa ha sede legale presso il domicilio o la sede lavorativa della persona avente funzione di presidente segretario/a; è politicamente e confessionalmente neutrale e indipendente.

2. SCOPO

L'Associazione raggruppa individui e organizzazioni che si occupano della pratica, dell’insegnamento e della ricerca e sviluppo negli ambiti dell’apprendimento delle lingue, della didattica delle lingue straniere e seconde e del plurilinguismo. L'Associazione agisce a favore della comprensione linguistica e culturale in Svizzera e crea una rete di collegamenti a livello internazionale.

Scopo principale dell'Associazione è la pubblicazione di una rivista online con articoli di esperti/e e testi di divulgazione sui temi dell'apprendimento delle lingue, della didattica delle lingue straniere e del plurilinguismo. Da ciò conseguono quali scopi ulteriori:

  • la messa in rete di persone e organizzazioni che si occupano di apprendimento delle lingue e di plurilinguismo;
  • diffondere la comprensione di aspetti quali l'apprendimento delle lingue, l'insegnamento delle lingue straniere e il plurilinguismo tra i professionisti e il pubblico in generale;
  • promuovere gli scambi interculturali tra le comunità linguistiche della Svizzera;
  • promuovere gli scambi tra le diverse discipline che si occupano di apprendimento delle lingue e di plurilinguismo;
  • rafforzare la cooperazione tra la pratica, la formazione degli insegnanti e la ricerca
  • perseguire questi obiettivi anche nella cooperazione internazionale.

3. MEZZI

L'Associazione persegue i suoi scopi con i seguenti mezzi:

Gestione della piattaforma online Babylonia con il dominio babylonia.ch o babylonia.online. Tale gestione consiste principalmente nelle seguenti attività:

  • pubblicazione di una rivista open access con articoli scientifici e divulgativi;
  • gestione di una banca dati con articoli a libero accesso;
  • diffusione di informazioni e idee sull'apprendimento delle lingue, la didattica delle lingue straniere e il plurilinguismo in varie forme e con vari media;
  • collaborazione in patria e all'estero con enti che si occupano di promozione e ricerca nei settori sopra menzionati.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

  • contributi annuali dei soci;
  • fondi provenienti da terzi, fondazioni, istituzioni e autorità;
  • altri sussidi sotto forma di risorse umane;
  • contributi di mecenati;
  • lasciti e donazioni.

4. ORGANI

Gli organi dell’associazione sono:

  • l'assemblea generale dei membri (individuali e collettivi);
  • il comitato esecutivo;
  • la commissione di revisione dei conti;
  • la redazione di Babilonia.

4.1 L’assemblea generale

L'assemblea generale è convocata dal comitato esecutivo (di seguito comitato). La convocazione viene inviata per iscritto a tutti i membri con almeno quattro settimane di anticipo.

L'assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno. Le assemblee generali straordinarie si tengono per decisione dell'assemblea generale, del comitato o di un quinto dei membri, a condizione che tale richiesta sia fatta per iscritto al comitato, precisandone lo scopo.

I membri individuali e collettivi hanno ciascuno un voto.

L’assemblea è valida se sono presenti almeno tre membri.

Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei membri aventi diritto di voto e presenti all’assemblea (maggioranza assoluta; i voti in bianco e i voti non validi non vengono sommati al totale dei voti espressi, le astensioni invece sì).

Per le mozioni d'ordine è sufficiente la maggioranza dei votanti (maggioranza relativa).

Le votazioni per la revisione dello statuto, lo scioglimento dell'associazione o l'unione con altre organizzazioni richiedono il consenso di almeno due terzi dei membri presenti.

L'assemblea generale è presieduta dal/dalla presidente dell'associazione. Il/la verbalista è nominato/a dal comitato esecutivo. L'assemblea elegge in una votazione a scrutinio libero un numero adeguato di scrutatori/scrutatrici.

Le elezioni e le votazioni si svolgono per alzata di mano, a meno che almeno tre membri non richiedano una votazione a scrutinio segreto.

L'assemblea generale ha ile seguenti competenze:

  • l'elezione del presidente, degli altri membri del comitato esecutivo e della commissione di revisione;
  • l'approvazione della relazione annuale e dei conti annuali dopo aver preso atto del rapporto di revisione dei conti; la decisione sul discarico agli organi di gestione;
  • l’approvazione del bilancio;
  • la delibera sulla destinazione dell'utile d'esercizio;
  • la modifica o l’integrazione degli statuti;
  • lo scioglimento dell'associazione o la sua unione con altre organizzazioni
  • la deliberazione su tutte le altre materie di cui è competente l'Assemblea generale per legge, per statuto o per incarico del Comitato esecutivo
  • la discussione delle mozioni dei soci che sono state presentate per iscritto al Presidente almeno 5 giorni prima dell’assemblea (le mozioni relative a questioni non all'ordine del giorno possono essere discusse solo con l'accordo dei due terzi dei soci presenti)
  • la determinazione delle quote associative
  • la nomina dei membri onorari

4.2 Il Comitato esecutivo

Il comitato è composto da almeno 5 membri: presidente, segretario, cassiere e due o più membri. Di regola la redazione della rivista Babylonia è rappresentata nel comitato da almeno due membri. Il Comitato è attento alla rappresentanza delle diverse comunità linguistiche svizzere al suo interno.

Il comitato si costituisce da sé.

Il mandato è di due anni, al termine dei quali tutti i membri del comitato sono rieleggibili. Le dimissioni devono essere comunicate al comitato con tre mesi di anticipo.

La presidenza è limitata a due mandati. Dopo un periodo interinale, è possibile essere rieletti alla carica di Presidente.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente (indicando l'ordine del giorno, il luogo e l'ora) tutte le volte che l’attività lo richiede. La riunione è convocata con almeno una settimana di anticipo.

Le decisioni su aspetti che non sono all’ordine del giorno possono essere prese solo se tutti i soci sono presenti o se i soci assenti dichiarano successivamente il loro esplicito consenso.

Per le deliberazioni è richiesta la presenza di almeno tre membri del comitato.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità sarà dirimente il voto del presidente. Il comitato può prendere decisioni valide anche per iscritto, ma ogni membro ha il diritto di chiedere che la questione sia trattata in una riunione.

Le riunioni del Comitato sono verbalizzate.

Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

  • decidere in merito a tutte le questioni associative che non sono espressamente assegnate all'assemblea generale o ad altri organi. In particolare, è responsabile dell'intera gestione, dell'approvvigionamento dei mezzi finanziari e della rappresentanza generale degli interessi dell'Associazione
  • l'esecuzione delle decisioni dell'Associazione
  • l'adozione di un regolamento e di uno statuto per il funzionamento della redazione
  • rappresentare l'Associazione verso l’esterno. La firma giuridicamente vincolante per l'Associazione è apposta dal presidente insieme al segretario o al cassiere
  • la convocazione dell'assemblea generale
  • l'organizzazione del funzionamento dell'Associazione secondo quanto previsto dallo statuto e dalle decisioni dell'Associazione
  • il supporto e la supervisione della redazione
  • la nomina dei membri del comitato di redazione, di regola su richiesta del comitato di redazione
  • l'assegnazione di mandati
  • la richiesta di finanziamento da parte di terzi

4.3 Presidenza

Il Presidente rappresenta l'Associazione Babylonia Svizzera verso l'esterno. Sorveglia l'attuazione delle risoluzioni. Insieme al cassiere e al caporedattore, firma i documenti giuridicamente vincolanti.

È responsabile della preparazione e dello svolgimento dell’assemblea generale e delle riunioni del comitato esecutivo.

È responsabile della preparazione del rapporto annuale e della bozza del programma di attività.

4.4 Redazione

Il comitato di redazione assicura la produzione, la cura e lo sviluppo qualitativo della piattaforma online Babylonia.

La redazione si costituisce da sola. È composta da esperti e insegnanti qualificati nel campo dell'apprendimento delle lingue, del plurilinguismo e della didattica delle lingue.

La redazione lavora secondo uno statuto ne definisce le procedure, le competenze e le responsabilità.

Il caporedattore dirige la redazione rispetto ai contenuti, all'organizzazione e alla gestione del personale secondo un mansionario. Egli può partecipare alle riunioni del comitato esecutivo con funzioni consultive (senza diritto di voto). Riferisce al comitato esecutivo in merito al lavoro editoriale ed è responsabile dell'utilizzo delle risorse.

4.5 La revisione contabile

L'assemblea generale elegge un/a revisore/a dei conti, che non può essere membro del comitato esecutivo. Il/la revisore/a dei conti controlla e verifica l'inventario, le fatture, la contabilità, le ricevute e il saldo di cassa e presenta all'assemblea generale un rapporto scritto relativo ai risultati della sua attività di revisione e alla verifica del bilancio annuale, con una richiesta motivata di approvazione o di non approvazione.

4.6 Collaborazioni e partenariati

Per sostenere il funzionamento della piattaforma Babylonia e il lavoro editoriale, l'Associazione Babylonia Svizzera può stipulare uno o più partenariati con istituzioni o organizzazioni pertinenti. Gli appositi accordi o contratti sono stipulati e firmati dal comitato esecutivo. L'istituzione coinvolta è rappresentata nel comitato esecutivo e nella redazione.

5. MEMBRI

Forme di adesione:

  • Membro singolo
  • Membro sostenitore
  • Membro collettivo
  • Socio onorario

Può diventare membro singolo qualsiasi persona fisica che si occupa/si interessa di apprendimento delle lingue, di plurilinguismo e di didattica delle lingue nel senso descritto all'art. 2 e/o che sostiene gli scopi dell'Associazione.

L'adesione collettiva è aperta a qualsiasi persona giuridica che si occupa dell'apprendimento delle lingue, del plurilinguismo e della didattica delle lingue nel senso descritto all'art. 2 e/o sostenga gli scopi dell'Associazione.

Il comitato esecutivo può decidere l'esclusione di un membro senza indicarne i motivi. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione all'assemblea generale entro un mese.

Anche l'assemblea generale può decidere senza esplicitare le motivazioni.

6. BILANCIO

L'anno contabile inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre, giorno di chiusura della contabilità.

7. SCIOGLIMENTO

L'assemblea generale può decidere di sciogliere l'Associazione con il consenso dei due terzi dei soci votanti presenti. La liquidazione viene effettuata dal comitato esecutivo, a meno che l'assemblea generale non nomini dei liquidatori speciali. Le competenze dell'assemblea generale rimangono in vigore anche durante la liquidazione.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione viene trasferito ad un'organizzazione con finalità analoghe.

Se l'Associazione viene sciolta per fusione con un'altra organizzazione con scopi simili, l'assemblea generale determina le ulteriori modalità su proposta del consiglio esecutivo.

8. DISPOSIZIONE FINALE

Lo statuto entra in vigore il giorno della sua adozione da parte dell'assemblea costituente.

Data: 18 settembre 2020